Le modifiche alla legge fallimentare apportate dal dl n. 118/2021
Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
Le modifiche al concordato con continuità
di avv. Giulia Pianca
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1. Con il D.L. n. 118/2021 è stato disposto l’ennesimo differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa, posticipata al 16 maggio 2022 e addirittura rinviata al 31 dicembre 2023, con riguardo alla disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.
Ciò nonostante, il Legislatore ha ritenuto opportuno anticipare l’introduzione di alcune disposizioni del Codice, che sono divenute di immediata applicazione, apportando modifiche alla legge fallimentare.
In particolare, l’art. 20 del D.L. 118/2021, lettera e), ha sostituito l’art. 182 septies, l. fall., anticipando gli effetti della disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa. Mentre l’art. 20, lettera d), ha modificato l’art. 182 quinquies, l. fall., con riguardo al concordato con continuità, permettendo il pagamento dei crediti anteriori.
Nel proseguo, seppur sommariamente, analizziamo le novità di maggior interesse.
2. Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
L’anticipazione della disciplina degli “accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa” ha portato ad una sorta di deroga al principio di relatività degli effetti del contratto, introducendo la novità di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti, purché appartenenti alla medesima categoria, individuata in base all’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici. Il Legislatore ha voluto privilegiare l’intento di agevolare la conclusione degli accordi, risultando possibile pervenire al perfezionamento degli stessi nonostante il dissenso o il disinteresse di uno o più dei creditori, purché gli aderenti rappresentino il 75% dei crediti di ciascuna categoria. Si scende al 60% se l’imprenditore perfeziona l’accordo all’esito della composizione negoziata (e l’esperto ne dà atto nella relazione finale).
Ciò che cambia, inoltre, è che tali accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa non sono più riservati all’impresa che ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, ma diventano – nell’ottica di agevolare la continuità aziendale – un istituto utilizzabile con tutti i creditori. Il dettato normativo, precisa, però, che l’accordo dovrà avere carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività di impresa, in via diretta o indiretta, nel caso fosse possibile prevedere la cessione dell’azienda o di parte di essa. Quel che rileva, infatti, è che vi sia la funzionalità di una porzione bei beni alla continuità dell’impresa, anche se in capo ad altro imprenditore.
Ulteriore requisito, proprio in ragione dell’estensione dell’efficacia dell’accordo anche ai creditori non aderenti, è che gli stessi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. La novella, infine, non ripropone il disposto di cui al comma 3 dell’art. 182 septies, l. fall., che prevedeva la possibilità di non tener conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche nei 90 giorni precedenti la data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese. L’eliminazione risulta poco funzionale (e forse troppo penalizzante per il debitore), soprattutto nell’ottica di voler valorizzare l’istituto ed estenderne gli ambiti applicativi.
3. Le modifiche al concordato con continuità
Con riguardo al concordato con continuità aziendale, l’art. 182 quinquies, l. fall., prevede che il debitore possa pagare i crediti anteriori (cioè con causa e/o titolo antecedente al deposito della domanda di concordato) per prestazioni di beni e servizi, previa autorizzazione del Tribunale e a condizione che un professionista attesti che tali prestazioni sono essenziali per proseguire l’attività e funzionaliad assicurare la miglior soddisfazione dei creditori.
Il D.L. 118/2021 ha introdotto la novità – alla fine del 5° comma del precitato articolo – prevedendo che possa essere autorizzato anche il pagamento delle retribuzioni dovute per i mesi antecedenti al deposito del ricorso, ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.
La novità è che i succitati crediti possono ora considerarsi ricompresi tra i “crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi”, il cui pagamento potrà essere autorizzato in deroga al divieto previsto per i crediti anteriori alla domanda di concordato. Certo è, che l’impresa che rivolge l’istanza autorizzativa al Tribunale, dovrà argomentare e dimostrare che il pagamento dei lavoratori sia effettivamente funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori. La novella può dirsi “necessaria” e, di fatto, regolarizza una soluzione ormai largamente praticata dalla giurisprudenza di merito.
Con l’obbiettivo di favorire la continuità aziendale, il D.L. 118/2021 ha inoltre introdotto la previsione che il debitore possa continuare a pagare (anche in seguito al deposito della domanda di concordato) le rate a scadere del contratto di mutuo, con garanzia reale su beni strumentali all’esercizio dell’impresa. Tali debiti, il cui pagamento è di norma vietato in ragione del principio della par condicio, costituiscono ora, a tutti gli effetti, debiti anteriori pagabili. Per ottenere ciò, è necessario che alla data di presentazione della domanda di concordato, l’imprenditore abbia adempiuto le obbligazioni o che il Tribunale lo autorizzi a pagare il debito per capitale ed interessi scaduti a tale data. E’ necessario, inoltre, che un professionista indipendente attesti che il credito garantito possa essere soddisfatto (per l’intero) con il ricavato della liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non leda i diritti degli altri creditori.