Milano

Studio WMR

L’ultimo articolo dell’Avv. Ruosi pubblicato sulla rivista Trust & Wealth Management

Come si evolve la responsabilità degli amministratori (anche senza deleghe) nelle società di capitali e gli adeguati assetti organizzativi

1.

Alcune pronunce giurisprudenziali ci inducono nel tentativo di presentare un quadro riassuntivo delle norme comportamentali, che gli amministratori delle società di capitali devono conoscere per non incorrere in responsabilità in assenza degli adeguati assetti organizzativi, alla luce della giurisprudenza che si sta formando ed anche per gli amministratori non esecutivi, non più giustificabili.

2. Il panorama di riferimento

Il contesto sistematico è complesso e deve considerare le norme codicistiche; le novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (C.C.I.I.); le direttive europee e i recenti orientamenti giurisprudenziali sempre più restrittivi.

In sintesi:

  • GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI:
    l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 2086, secondo comma, cod. civ. introdotto dall’art. 378 C.C.I.I.). Ai fini che qui interessano, dobbiamo considerare la necessità degli assetti organizzativi e il dovere di superare la crisi in un’ottica di continuità.
  • CODICE DELLA CRISI:
    richiama il dovere di cui sopra per l’imprenditore collettivo, indicando le disposizioni atte alla tempestiva emersione della crisi (art. 3, commi due e tre, C.C.I.I.). Il quadro scaturisce da un coacervo di direttive europee e il Codice della Crisi ne rappresenta l’attuazione nel diritto interno. La filosofia di fondo di tutta la normativa in tema di Insolvency porta al superamento della concezione, originariamente in qualche modo punitiva, legata all’istituto del fallimento disegnato dal Legislatore del 1942 (per altro già oggetto di numerosi interventi in senso evolutivo), verso una visione con prevalenza dell’interesse al mantenimento dell’attività economica vista come ricchezza con valore sociale e della continuità aziendale. Occorre segnalare che molti istituti sono cambiati ed alcuni sono del tutto nuovi, come ad esempio la composizione negoziata della crisi, che prevede un percorso verso il superamento della crisi, o dell’insolvenza se reversibile, lasciato alla disponibilità privata e che prevede un intervento giurisdizionale assai limitato.
  • AMMINISTRATORI:
    agli amministratori è riservato in via esclusiva il compito (dovere) di predisporre gli assetti organizzativi (art. 2380 bis cod. civ.), che l’art. 2086 cod. civ. prevede come dovere dell’imprenditore e, ove ne ricorrano i presupposti, di dare tempestivo accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, informando i soci (art. 120 bis, commi uno e tre, C.C.I.I.). Mentre gli organi delegati devono curare che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa e devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale (art. 2381, quinto comma, cod. civ.).

All’imprenditore individuale, il Legislatore ha riservato un trattamento parzialmente diverso: l’art. 3, comma 1, del C.C.I.I. impone ad esso il dovere di “adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.

Tutti gli amministratori devono agire in modo informato, chiedendo agli organi delegati le informazioni relative alla gestione della società (art. 2381, sesto comma, cod. civ.). La mancata informazione non esime da responsabilità gli amministratori anche senza deleghe.

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