L’ultimo articolo di Wolfango Maria Ruosi su Trusts & Wealth Management Journal
Ancora una riflessione sull’impatto del Codice della Crisi sulla responsabilità degli amministratori nelle società di capitali
(Previsioni di Giurisprudenza)
1.
L’argomento è stato in parte accennato nel precedente articolo (pubblicato nel numero di luglio 2023 della rivista), in merito all’evoluzione dei doveri degli amministratori, anche privi di deleghe. Ma il complesso normativo, novellato e integrato, induce ad ulteriori riflessioni, anche in un’ottica predittiva di sviluppo della giurisprudenza in punto di responsabilità e qualificazione dei comportamenti virtuosi richiesti agli amministratori.
2.
Partiamo dalle norme di riferimento. Il precetto dell’art. 2086, secondo comma, cod. civ. ricalca l’art. 3, commi due e tre, C.C.I.I., e, in apparenza, potrebbe sembrare frutto di un non attento coordinamento del Legislatore. Così recita: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.” (così l’art. 2086 cod. civ.).
A ben vedere, i due articoli rispondono ad esigenze differenti, ma tra loro coordinate e rappresentano una forte saldatura funzionale tra il diritto societario e concorsuale. La differenza tra i due articoli si coglie nella collocazione.
Il primo attiene prettamente alla disciplina generale dell’impresa e alla corretta gestione societaria e imprenditoriale, la cui inosservanza è di per sé fonte di responsabilità, a prescindere dall’insorgenza della crisi (il testo specifica: “anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi…”) e risponde all’esigenza di tutela di interessi generali e di terzi. Per altro, tale violazione è ancor più grave, quando la società non sia già in crisi, poiché essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia detti strumenti.
Il secondo è contenuto nei principi generali del codice della crisi e riguarda una specifica finalità degli assetti organizzativi, che devono essere già stati adottati per la buona amministrazione, per rilevare tempestivamente lo stato di crisi e per assumere le iniziative necessarie al superamento, finalizzato al recupero della continuità aziendale. Il terzo comma definisce quali debbano essere le caratteristiche di tali assetti, definendoli in funzione delle finalità.