Transazioni Elettroniche con valenza legale
Si apre l’era degli smart contract
Tutto è partito dal Regolamento UE n. 910 del 2014 del Parlamento Europeo, che aveva dato effetti giuridici, con efficacia estesa a tutti gli Stati membri, alla validazione temporale elettronica, con valore di prova nei procedimenti giudiziali, quanto alla data, all’ora e all’integrità dei dati, ai quali tale data e ora sono associate.
Via libera, ora, grazie all’approvazione da parte del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati al “Decreto Semplificazioni” (n. 135, del 14 dicembre 2018), anche al riconoscimento legale dei dati e dei documenti contenuti nei registri web. Con la conversione in legge del succitato provvedimento, anche in Italia, tali registri informatici distribuiti (blockchain, letteralmente: catena dei blocchi) hanno finalmente valenza ed effetti legali.
La blockchain è una specie di registro digitale le cui voci, raggruppate in “pagine” concatenate in ordine cronologico, vengono garantite nell’integrità dall’uso di chiavi crittografiche. E’ una tecnologia basata su una struttura di dati condivisa e immutabile. Può essere rappresentata come una piattaforma in grado di formalizzare e svolgere operazioni online, che sfrutta il network di utenti che la utilizzano, senza fare affidamento su intermediari di alcun tipo. All’interno di tale struttura, gli utenti operano attraverso account pseudonimi, che appaiono come lunghe stringhe di numeri e lettere ordinati in maniera casuale, generate da potenti computer in grado di compiere operazioni matematiche complesse, che creano chiavi criptografiche.
La blockchain è dotata di caratteristiche uniche: non presenta il problema della conservazione dei dati, praticamente eterni e non ha problemi di riservatezza, poiché i dati sono inseriti dallo stesso utente, pertanto accessibili, analizzabili e utilizzabili. Inoltre, è senza confini ed è disponibile in qualunque luogo.
Sino ad oggi, tuttavia, nonostante la sua crescente applicazione, mancava una chiara definizione di tale strumento, così come mancava un suo riconoscimento giuridico e, ancor più, un riconoscimento del valore legale della cosiddetta “notarizzazione” dei dati sui registri in condivisione; dati che vengono caricati con data certa e in modo tale da non essere replicabili e modificabili.
Con l’approvazione del Decreto Semplificazioni e la sua conversione in legge, si è finalmente giunti ad una definizione normativa delle tecnologie basate su registri distribuiti, appunto la blockchain, definendo tali “le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.
La rilevante novità, è che grazie alla conversione in legge del Decreto Semplificazioni, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche i documenti informatici, circolanti su blockchain, possono godere di valore legale e data certa.
Lo prevede espressamente proprio il testo approvato, secondo il quale “La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del Regolamento (UE) n. 910/2014…”. Con il richiamo a quest’ultima norma, si riconoscono ai documenti circolanti su blockchain, effetti giuridici quali:
– l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali;
– la presunzione di accuratezza della data e dell’ora di caricamento dei dati su blockchain;
– l’integrità dei dati a cui tale data e ora sono associati;
– il riconoscimento in tutti gli stati dell’Unione Europea, della validazione effettuata in uno stato membro Ue dei dati caricati su registri distribuiti.
Il compito di individuare gli standard tecnici, che le tecnologie basate su registri distribuiti dovranno possedere ai fini della produzione degli effetti giuridici di cui sopra, compete all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). La norma prevede che detti standard siano individuati entro 90 giorni dal varo della legge di conversione del Decreto Semplificazione.
Altra importante novità è che, con l’entrata in vigore della legge di conversione del succitato Decreto, godono ora di valore legale anche i c.d. smart contract, ossia i software che operano su blockchain, contenenti clausole contrattuali auto-applicative, condivise tra le parti ed immodificabili, stipulate tra operatori blockchain, senza l’asseverazione di un notaio.
Si trattata di protocolli per computer attraverso i quali si formalizzano gli elementi di un rapporto (solitamente di scambio), in grado di eseguire autonomamente i termini programmati, una volta che sono state soddisfatte le condizioni predefinite. Gli smart contract seguono le regole pre-impostate fino al raggiungimento dell’obbiettivo programmato, garantendo certezza d’esecuzione. Non si tratta propriamente di contratti giuridicamente intesi, bensì di strumenti per la conclusione e/o automatica applicazione di rapporti contrattuali o relazioni para-contrattuali.
Anche lo smart contract trova ora una propria espressa definizione, grazie al via libera al testo di legge di conversione del Decreto Semplificazioni 2019, il quale lo qualifica come quel “programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. Viene altresì precisato, che “Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Toccherà ancora una volta all’AgID, pertanto, definire gli standard tecnici degli smart contract italiani.
Le novità di cui sopra, ossia l’attribuzione di valore legale a smart contract e blockchain, consentiranno operazioni prima d’ora impossibili: così come supportare la costituzione di un fondo di investimento regolato in criptovalute e in prodotti finanziari su blockchain. Inoltre, permetteranno di addivenire ad una legislazione finanziaria, prima d’ora assente, che regolamenti le cosiddette ICO (initial coin offering).
Le ICO, dal 2017 sono diventate una delle modalità più innovative per finanziare le start-up, attraverso la creazione di token (una sorta di “gettoni”) da cedere dietro corrispettivo ai soggetti finanziatori. Esse rappresentano uno strumento che consente di raccogliere fondi senza limiti di tempo e di spazio, una sorta di crowdfunding senza barriere. Tale strumento finanziario, nonostante la sua rapida diffusione, ancora non gode in Italia di una specifica regolamentazione giuridica, ma finalmente anche il nostro Paese sembra muoversi in tal senso, per garantire una maggior tutela sia agli investitori, sia alle imprese coinvolte, che sempre più utilizzano piattaforme digitali per lo sviluppo innovativo dei propri affari.
Studio WMR
Avv. Wolfango Ruosi
Avv. Giulia Pianca